La legge di bilancio, spiega l’Agenzia, è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata.
Il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi con 5 requisiti del contribuente: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta; la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione fiscale; gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva cessano decorsi i cinque anni. Ma il contribuente può anche revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Riguardo l’eventuale decadenza da tale regime, spiega l’Agenzia delle Entrate in una nota, questa si verifica qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero.
Al riguardo, il provvedimento chiarisce come l’opzione rimane comunque efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell’agevolazione. Inoltre, l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.