Le indagini condotte dai Finanzieri del Nucleo P.E.F. di Catania, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, accertamenti bancari e riscontrate dalle dichiarazioni della vittima, hanno permesso di raccogliere indizi precisi sull’applicazione dei tassi d’interesse praticati dagli usurai fino al 2.000 % sui piccoli prestiti a partire dal 2011.
Nello specifico, Scuderi erogava alla vittima 10 prestiti per un ammontare complessivo di 18.000 euro in contanti pretendendo quale compenso – oltre ovviamente la restituzione del capitale – interessi per oltre 23mila euro calcolati con un tasso oscillante tra il 117% e il 1997 % ben oltre la soglia limite fissata nel periodo di riferimento tra il 16 e il 17%.
Angiolini, invece, dal canto suo, concedeva 3 prestiti in denaro alla vittima per 14mila euro complessivi applicando un tasso variabile tra il 108% e il 650% e pretendendo interessi per oltre 11mila euro.
La vittima fu costretta a rivolgersi a Scuderi nel 2011 in quanto, non disponendo di redditi ufficiali e continuativi, non poteva avere accesso a piccoli prestiti bancari; quindi per sostenere i costi iniziali per l’avvio di un’istruttoria per la concessione di un mutuo bancario per l’acquisto della prima casa, si era rivolta a “Meluccio”, noto per essere, già al tempo, persona che concedeva prestiti usurai. Il patto criminale prevedeva il versamento del denaro contante alla vittima sottraendo già dal capitale la prima rata d’interessi mensili calcolati al 10%.
In pratica, la persona offesa, richiesto un prestito di 1.000 euro, acquisiva la disponibilità immediata di 900 euro con l’obbligo di versare interessi mensili di 100 euro, senza limiti temporali, ma sino all’integrale restituzione dell’intera somma mutuata (1.000 euro) da corrispondere in un’unica soluzione. Iniziano così le vicissitudini del piccolo imprenditore che, una volta imboccato il “tunnel” dell’usura, si trova costretto ad avanzare nuove richieste di prestito sia per onorare il corrispettivo usuraio stabilito, sia per sostenere la sua attività.
La pressione esercitata da SCUDERI per il recupero dalla vittima del capitale prestato era costante e non c’è stato mai motivo che sfociasse in atti intimidatori espliciti in quanto le “regole” imposte dal contratto usuraio erano perentorie; anzi lo stesso Scuderi escogitava nuove formule che gli favorissero il rientro del capitale “investito”.