Torrenova (Me) – Viso provato che trasmette la stanchezza per il lavoro assiduo, è quello che appare ancor prima di sentire il suo messaggio istituzionale.
Il primo cittadino di Torrenova, per l’ennesima volta, alza l’asticella delle restrizione e lo fa con un messaggio pubblico dai propri canali istituzionali.
“Bisogna spostarci solo per stati di necessità comprovati!” Chiesto al Garante della privacy, in deroga, la possibilità di divulgare i nominativi delle persone in quarantena. Sentiamo :
La nota al Garante
Richiesta di intervento in ordine alle modalità di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali. Emergenza epidemiologica Covid-19.
Io sottoscritto dott. Salvatore Castrovinci, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Torrenova (ME), invio la presente al fine di rappresentare quanto segue.
PREMESSO CHE
- Com’è noto, in Italia ci troviamo di fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Virus Covid – 19;
- l’11 marzo 2020, il direttore generale dell’OMS ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta e, successivamente, in data 13 marzo l’OMS ha dichiarato che l’Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia;
- gli attuali protocolli che vengono seguiti, in virtù dei provvedimenti sinora adottati dal Governo centrale, prevedono che, dopo un’accertata positività, parte a cura dell’Asp competente l’indagine epidemiologica, per tracciare chiunque fosse entrato a contatto con il paziente risultato positivo.
- il personale del Servizio Sanitario Nazionale contatta singolarmente le persone entrate a contatto con un caso risultato positivo al Covid-19 e invita tali soggetti all’isolamento domiciliare;
- in Sicilia, in aggiunta a tale misura, è stato introdotto l’obbligo dell’isolamento domiciliare volontario nei confronti di chi sia rientrato da qualsiasi Regione diversa dalla Sicilia stessa e nei confronti dei familiari conviventi;
- la misura dell’isolamento domiciliare volontario è definita “fiduciaria”.
CONSIDERATO CHE
-. Il Distretto Socio Sanitario di cui fa parte il Comune rappresentato dallo scrivente comprende ben 20 Comuni della ex Provincia di Messina e, pertanto, è evidente il carico di lavoro derivante dalla necessità di individuare, in attesa dell’esito delle indagini di laboratorio, i contatti avuti dal paziente sospettato di contagio al fine di applicare anche nei loro confronti la misura della sorveglianza sanitaria o delle ulteriori misure di prevenzione, quali l’isolamento domiciliare fiduciario: assumere informazioni, il più possibile dettagliate, sui movimenti e sui luoghi frequentati dopo l’insorgenza dei sintomi (lavoro, abitazione, viaggi e spostamenti, attività ludiche, ecc.), sugli eventuali contatti, possibilmente con indirizzi e recapiti telefonici. Il tutto con il rischio più che concreto che il paziente non li ricordi nei dettagli.
-. Inoltre, la prescrizione della sorveglianza sanitaria è rimessa quasi esclusivamente alla collaborazione del soggetto che, nei fatti, e per oggettive impossibilità dovute a carenza di mezzi e personale, non è soggetto ad alcuna forma di controllo;
-. Stesse considerazioni valgono per la misura dell’isolamento fiduciario disposto nei confronti dei soggetti rientrati nel territorio siciliano da Regioni diverse dalla Sicilia.
RITENUTO CHE
-. ad oggi, i nominativi delle persone risultate positive al Covid-19, nonché delle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare volontario, sia per essere stati a contatto con soggetti positivi al virus, sia per essere rientrati da altre Regioni, sono “coperti” dalla normativa in tema di tutela della Privacy.
ciò determina, nei fatti, il grave pericolo che,
nelle more dell’indagine epidemiologica per i soggetti entrati a contatto con il paziente positivo,
ovvero nel caso in cui vi fossero comportamenti inadempienti da parte dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario che difficilmente potrebbero essere individuati e sanzionati a causa della difficoltà di controllo sugli stessi,
si determinino ulteriori occasioni di contatto e, dunque, di diffusione del virus a danno di cittadini ignari e inconsapevoli del “pericolo”.
-. È notorio che un aumento esponenziale dei casi nella Provincia di Messina, ma, in generale, nella Regione Sicilia, determinerebbe il collasso delle strutture sanitarie, nonché gravissimi danni alla salute non solo di coloro che, contagiati da Covid – 19, non potrebbero accedere alle necessarie cure mediche, ma anche di coloro che avrebbero necessità di accedere alle strutture sanitarie per altri ed urgenti motivi di salute.
-. L’art. 9, comma 2, lett. I) del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede che è escluso il divieto del trattamento dei dati personali quando: “i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale”.
-. Nell’ottica del bilanciamento degli interessi e di una ragionevole ponderazione tra il diritto alla salute costituzionalmente garantito all’art. 32 e il diritto alla privacy, a parere dello scrivente, visto l’attuale scenario epidemiologico e il rischio di aumento esponenziale dei casi nel territorio regionale, unitamente alla valutazione delle criticità del sistema sanitario ivi esistente, deve ritenersi sia possibile far retrocedere il diritto alla privacy.
-. Rendendo noti i nominativi dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, sia in quanto contagiati, sia in quanto soggetti rientrati dalle altre Regioni italiane, si agevolerebbe l’autocontrollo da parte del resto dei consociati, si ridurrebbe la possibilità di errore derivante dalla ricostruzione inesatta di spostamenti e contatti fornita dal paziente malato, nonché la lentezza dovuta alla necessità dell’Asp di effettuare gli accertamenti di propria competenza per un numero così elevato di persone di certo sproporzionato rispetto a mezzi e uomini a disposizione.
-. Inoltre, il flusso di informazioni certificate da parte di organi istituzionali impedirebbe il proliferare di fake news e falsi elenchi di nominativi e fotografie che circolano in rete, sui social e nelle più disparate chat e che alimentano una sorta di caccia all’untore con conseguenze ben più dannose nei confronti di coloro indicati, spesso erroneamente, quali soggetti contagiati o che hanno avuto stretti contatti con persone contagiate.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con la presente si
CHIEDE
al fine di tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art. 32 Costituzione,
che sia attivata la deroga di cui all’art. 9, comma 2, lett. I) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati e, pertanto, con apposito provvedimento autorizzare le ASP e/o i Sindaci a rendere noti anche attraverso canali istituzionali, i nominativi dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o dei soggetti che dovessero risultare positivi al Covid-19.