Inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali
Sono 77 i Comuni della provincia di Messina commissariati per la mancata approvazione del rendiconto 2019. Il decreto è stato firmato oggi dal dirigente generale dell’assessorato alle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana. I commissari ad acta dovranno far fronte alle “inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali”. Gli stessi funionari preliminarmente svolgeranno “le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l’approvazione del rendiconto 2019 presso i rispettivi Comuni, sostituendosi, se necessario, per l’esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti degli stessi Comuni per l’approvazione dei rendiconti medesimi”. Nel caso in cui “dovesse risultare già convocato il Consiglio comunale con all’ordine del giorno l’approvazione del documento finanziario, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i consiglieri, dovrà assegnare il termine previsto dall’articolo 109 bis per l’adozione dell’atto finanziario, formulando enl contempo la medesima avvertenza circa le conseguenze della mancata adozione dell’atto nel termine assegnato”. Tale atto è “indifferibile” che il commissario “non ha facoltà di omettere”.
I COMUNI COMMISSARIATI:
Alcara Li Fusi (Francesco Riela), Alì (Giovanni Cocco), Alì Terme (Giovanni Scafici), Antillo (Enzo Abbinanti), Basicò (Domenico Mastrolembo), Capizzi (Giovanni Cocco), Capo d’Orlando (Giovanni Cocco), Capri Leone (Carmelo Messina), Caronia (Filippa D’Amato), Casalveccho Siculo (Daniela Leonelli), Castel di Lucio (Antonella Fanseca). Castelmola (Filippa D’Amato), Castroreale (Carmelo Messina), Cesarò (Giuseppe Petralia), Condrò (Vincenzo Raitano), Falcone (Francesco Riela), Ficarra (Angelo Sajeva), Fondachelli Fantina (Giovanni Scafidi), Forza d’Agrò (Enzo Abbinanti), Francavilla di Sicilia (Giovanni Cocco), Frazzanò (Daniela Leonelli), Furci Siculo (Girolamo Ganci), Furnari (Vincenzo Raitano), Gallodoro (Domenico Mastrolembo), Giardini Naxos (Angelo Sajeva), Gioiosa Marea (Giuseppe Petralia), Graniti (Carmelo Messina), Gualtieri Sicaminò (Antonio Garofalo), Itala (Vincenzo Raitano), Leni (Francesco Riela), Librizzi (Enzo Abbinanti), Limina (Giovanni Cocco), Lipari (Giovanni Cocco), Longi (Giuseppe Petralia), Malfa (Girolamo Ganci), Malvagna (Antonio Garofalo), Mandanici (Daniela Leonelli), Milazzo (Carmelo Messina), Militello Rosmarino (Enzo Abbinanti), Mirto (Filippa D’Amato), Monforte S. Giorgio (Vincenzo Raitano), Mongiuffi Melia (Francesco Riela), Montagnareale (Giovanni Scafidi), Montalbano Elicona (Enzo Abbinanti), Motta Camastra (Giovanni Cocco), Motta d’Affermo (Filippa D’Amato), Naso (Girolamo Ganci), Nizza di Sicilia (Antonio Garofalo), Pace del Mela (Giovanni Scafidi), Piraino (Carmelo Messina), Raccuja (Giovanni Scafidi), Roccalumera (Francesco Riela), Roccavaldina (Antonio Garofalo), Roccella Valdemone (Enzo Abbinanti), Rodì Milici (Giovanni Cocco), San Pier Niceto (Filippo D’Amato), San Piero Patti (Girolamo Ganci), San Salvatore di Fitalia (Giovanni Cocco), San Teodoro (Daniela Leonelli), Sant’Agata di Militello (Angelo Sajeva), S. Alessio Siculo (Domenico Mastrolembo), Santa Lucia del Mela (Giuseppe Petralia), S. Marina Salina (Vincenzo Raitano), S. Teresa di Riva (Enzo Abbinanti), S. Stefano di Camastra (Francesco Riela), Saponara (Giovanni Cocco), Savoca (Enzo Abbinanti), Sinagra (Angelo Sajeva), Spadafora (Antonio Garofalo), Taormina (Angelo Sajeva), Terme Vigliatore (Angelo Sajeva), Torregrotta (Filippa D’Amato), Torrenova (Girolamo Ganci), Tortorici (Girolamo Ganci), Tripi (Daniela Leonelli), Valdina (Domenico Mastrolembo), Villafranca Tirrena (Antonio Garofalo).
Commissariamento dei Comuni
Decreti Prefettizi di nomina dei commissari e sub commissari prefettizi
“Disciplina normativa”
È previsto dall’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)[1]. Tale denominazione non è, peraltro, utilizzata dalla legge, che parla semplicemente di commissario.
In seguito all’approvazione della legge 7 aprile 2014, nº56, la possibilità di commissariamento di una provincia è ridotta alle amministrazioni, non riformate, elette nel 2010 e nel 2011, oltre che alle province regionali (oggi soppresse) della Sicilia e alle province della Sardegna in virtù delle legislazioni locali concernenti i commissari regionali.
“Casi di nomina”
Scioglimento del consiglio comunale e provinciale.
Il commissario, di solito un funzionario della carriera prefettizia, è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.
Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000:
quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della provincia);
dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia);
riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;
quando non sia approvato nei termini il bilancio;
quando l’ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Scioglimento per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi
Un’altra ipotesi di scioglimento del consiglio (o degli organi di vertice di altri enti locali, come le aziende sanitarie) è prevista dagli articoli 143-146 del D.Lgs. 267/2000, quando emergono elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
In questo caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e la gestione è assicurata non da un commissario monocratico ma da una commissione straordinaria, composta da tre membri scelti fra funzionari pubblici e magistrati, in servizio o in quiescenza (di solito due provengono dalla carriera prefettizia e uno è dirigente amministrativo dell’Amministrazione civile dell’Interno).
“Funzioni”
Il commissario ha il compito di amministrare l’ente fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera). Nel caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, lo scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 in casi eccezionali, e a seguire fino al primo turno elettorale utile, possibile in questo caso anche a novembre-dicembre.
Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune o provincia: sindaco o presidente, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica.
Negli enti di maggiori dimensioni il commissario è affiancato da uno o più sub-commissari ai quali delega parte delle sue attribuzioni.