Al dipendente quanto sarebbe spettato? Nulla avrebbe agito a titolo gratuito, come aveva già fatto in passato, nell’ambito delle sue mansioni”, spiega l’avvocato Delia – A fronte di un servizio che il dipendente aveva (ed avrebbe) svolto gratuitamente e nell’ambito delle sue mansioni, la partecipata ha preferito offrire un’interpretazione del bando, delle norme e della contrattazione collettiva che ne escludesse la partecipazione e che, secondo il Tribunale, prima in composizione monocratica e poi collegiale adito dallo stessa Società in sede di reclamo, “diversamente da quanto sostenuto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. non prevedeva quale requisito necessario per la partecipazione il possesso del sesto livello di inquadramento”. Il Tribunale del Lavoro di Messina quindi ha condannato la società pubblica Messina Servizi Bene Comune per una procedura di selezione del personale che escludeva un lavoratore perché sindacalista, finendo per appaltare all’esterno il servizio di vigilanza, con costi in più a carico della società e quindi della collettività. La condanna è arrivata dopo la denuncia del lavoratore.

La sezione Lavoro del Tribunale, con ordinanze del 23 luglio e del 5 ottobre 2020, ha dichiarato illegittimi gli atti di concorso indetto da Messina Servizi Bene Comune “nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente per mancanza del requisito dell’inquadramento e la conseguente esclusione” e “ordina alla società resistente di procedere all’affidamento dell’incarico nei suoi confronti” che “costituisce attività vincolata e non discrezionale, atteso che il lavoratore è l’unico soggetto partecipante alla procedura e il bando espressamente prevede che “nel caso in cui pervenisse una sola domanda, rispondente ai requisiti richiesti, l’incarico, previa adeguata formazione ed affiancamento, sarà affidato”.

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