Obbligo mascherina – L’art.1 dispone l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Coprifuoco – Art.2 Limitazioni agli spostamenti in orario notturno. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nell’area cittadina compresa tra il Viale Boccetta (compreso il Viale Boccetta) ed il Viale Europa (compreso il Viale Europa) comprensiva di tutte le strade, viali e piazze che si trovano all’interno di quest’area, dalle ore 00.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Prevista l’autocertificazione da esibire in caso di controlli. Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.
Parchi – Art. 3- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla 3 capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori, fatte salve le diverse prescrizioni e limitazioni che la regione Siciliana potrà adottare d’intesa con il Ministro della salute, per stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalla regione Siciliana, purchè nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali; L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla regione Siciliana, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 giusta Ordinanza Presidente della regione Siciliana n. 42 del 13 ottobre 2020. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. In tale numero non devono essere conteggiati i conviventi e congiunti ed i parenti ed affini fino al secondo grado. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (a titolo di esempio, assemblee societarie, assemblee condominiali, etc. ) in modalità a distanza. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. Le attività di Centri Benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Attività Commerciali – Art. 4 Disposizioni per attività commerciali. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Bar – Art. 5 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo e senza servizio al tavolo. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui a titolo di esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi, street food) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari di apertura: Le attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 24,00, con un massimo di sei persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado. Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 18,00. Le predette attività possono continuare fino alle ore 24:00 per la esclusiva vendita di prodotti da asporto con espresso divieto di consumazione nell’ambito del locale e zone adiacenti come stabilito al successivo art. 6. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, favorendo la prenotazione on-line dei posti disponibili. All’orario di chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.. Per lo svolgimento delle operazioni di riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all’orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti.
Asporto a Domicilio – Art. 6 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio. Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, dalle ore 05,00 fino alle ore 24,00. Il titolare/gestore dell’attività deve avere cura di ricevere i clienti all’interno del locale solo per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, evitando che si formino assembramenti all’interno del locale e che venga sempre rispettato il distanziamento tra i clienti e tra questi e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all’interno del locale medesimo. 2. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell’attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni. Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell’attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l’accesso all’interno del locale; 4. L’occupazione di suolo pubblico di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria. 5. Ai fini della regolarità dell’occupazione il gestore/titolare dell’attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell’attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per il riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all’orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Art.7 Disposizioni per le attività inerenti ai servizi alla persone e servizi bancari, finanziari, assicurativi e varie. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Art.8 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali. Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza all’interno dei plessi scolastici della comunità scolastica, degli alunni e dei docenti, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo grado devono attenersi, nella formazione delle classi per l’A.S. 2020/2021, al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell’articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.
- Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, fermo restando l’obbligo di garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quando disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che nelle aule sia attuato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento disponendo obbligatoriamente, i Dirigenti Scolastici dispongono che le lezioni avranno inizio non prima delle ore 10,00.
Nel caso in cui, nonostante il differimento dell’orario di ingresso alle ore 10,00 come innanzi disposto, si verifichino situazioni di assembramento durante le operazioni di entrata e di uscita, o siano rilevate criticità derivanti dal contemporaneo utilizzo dei mezzi del TPL (fatto salvo quando disposto all’art. 10) i dirigenti della Scuola secondaria di II grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell’articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.
– I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l’A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, sono tenuti a comunicare, entro giovedì 29 ottobre 2020, l’attestazione (vedi fac simile in allegato 3) dell’avvenuto rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti e delle misure che concretamente saranno state adottate per garantire il distanziamento ed evitare la formazione degli assembramenti e che entreranno in vigore a partire da lunedì 2 novembre 2020.
Art. 9 Disposizioni a sostegno del servizio di assistenza scolastica. Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.
Art.10 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico». Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’infezione da Covid-19, è consentita l’occupazione dell’80% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM dell’11 giugno 2020. L’A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all’ eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l’Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare, , che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione di assembramenti alle fermate dell’autobus o sui mezzi. Ai fini del rispetto di quanto disposto all’art. 2 della presente ordinanza, l’A.T.M. S.p.A. è tenuta a rimodulare l’orario di esercizio rendendolo flessibile secondo i flussi dell’utenza.
Art.11 Disposizioni per le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici. E’ fatto obbligo agli Enti pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni i cui uffici hanno sede sul territorio comunale di modulare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
Art.12 Disposizioni per articolazione dell’orario di lavoro in presenza all’interno degli Uffici Comunali. Al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento, nonché al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza in misura non inferiore al 50% dell’orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l’orario di lavoro in turni antimeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.
Art. 13 Disposizioni sulla sospensione della consultazione referendaria recante il progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del comune autonomo Montemare” (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina). Viene sospesa la consultazione referendaria, recante progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del Comune autonomo Montemare (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina) le cui operazioni di voto erano state fissate per il 13 dicembre 2020. La superiore sospensione avrà efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.
Art.14 Disposizioni per la Polizia Municipale per il controllo del rispetto delle disposizioni e limitazioni della presente Ordinanza. Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l’accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori. Alla formazione dei turni di servizio concorrono tutti gli Agenti in servizio, con la sola esclusione delle unità che risultino dispensate totalmente dai servizi esterni. Il coordinamento del personale, l’organizzazione delle pattuglie, l’articolazione dei turni, i rapporti con le altre Forze dell’Ordine, ivi compresa la partecipazione alle Convocazioni dei Comitati Provinciali dell’Ordine e della Sicurezza ed ai tavoli tecnici presso la Questura, è affidato per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza sanitaria, al Comandante Vicario della Polizia Municipale C.I.S. Giovanni Giardina. Si dispone che il Segretario Comunale impartisca le direttive ai Signori Dirigenti per l’attivazione dell’articolazione dell’orario di lavoro anche con fasce pomeridiane e con il sabato mattina e per l’attuazione dello smart working in modalità tale da garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e servizi efficienti all’utenza .Che il Dirigente della Polizia Municipale adotti i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della presente Ordinanza. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 18,00 del 30/10/2020 e avrà durata fino al 30 novembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.