Fondi alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali

Una vera e propria pioggia di soldi in cambio di un bombardamento mediatico. Alle emittenti si chiede di partire subito, di garantire almeno due mesi di diffusione, di spalmare su tutto il palinsesto i messaggi e di infilarli dentro gli spazi informativi, come i tg locali. La questione fondamentale non è quella dello stanziamento di fondi per l’informazione locale, che più dei media mainstream soffre le difficoltà connesse alla pandemia.

Informazione o propaganda filo-governativa?

Il tariffario

I media che si impegneranno a passare senza soluzione di continuità gli spot istituzionali che spiegano quanto sia giusto indossare la mascherina all’aperto o quanto sia importante scaricare l’app Immuni riceveranno un bel po’ di soldi. Sempre cliccando sul link alla Gazzetta Ufficiale si può consultare il tariffario, che prevede anche più di 750 mila euro per quelle emittenti che garantiranno oltre 20 passaggi giornalieri. 

Una vera e propria pioggia di soldi in cambio di un bombardamento mediatico. Alle emittenti si chiede di partire subito, di garantire almeno due mesi di diffusione, di spalmare su tutto il palinsesto i messaggi e di infilarli dentro gli spazi informativi, come i tg locali. La questione fondamentale non è quella dello stanziamento di fondi per l’informazione locale, che più dei media mainstream soffre le difficoltà connesse alla pandemia. Quanto che questa importante boccata d’ossigeno venga elargita in cambio di una propaganda filo-governativa (in parte mascherata da comunicazione istituzionale) a tamburo battente.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che disciplina lo stanziamento dei 50 milioni di euro previsto dal “Fondo emergenze emittenti locali”, istituito dal decreto Rilancio.
Il provvedimento autorizza l’erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale, al fine di informare i cittadini sulle misure sanitarie introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche. (20A06147)
(GU Serie Generale n. 279 del 09-11-2020)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 («Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190;
Visto l’art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Fondo emergenze emittenti locali», che prevede: Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2020, reg. n. 838, con cui si è provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a titolo di «Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 per l’anno 2020»;
Ritenuto necessario offrire alla collettività un servizio informativo di prossimità anche dopo lo scadere dello «stato di emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020 per sostenere il processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione dell’epidemia;
Tenuto conto che i predetti servizi informativi possono avere ad oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economica in materia di politiche sociali
nonchè misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19;
Tenuto conto dunque della necessità di garantire che i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria per i quali è stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2020;
Considerata la necessità di garantire anche un periodo di diffusione nei primi mesi dell’anno 2021 al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;
Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020;
Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, dell’anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, espressamente richiamate dall’art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» adottato ai sensi dell’art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi informativi per l’attuazione degli interventi di erogazione spettanti alle emittenti;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all’emergenza sanitaria all’’nterno dei propri spazi informativi è riconosciuto, per l’anno 2020, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l’anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l’elenco degli importi spettanti.
3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all’interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria che saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria alimenterà periodicamente tale piattaforma informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell’operazione. Successivamente verranno generati i link per l’accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l’invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l’indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sarà determinato dal Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunicherà via PEC all’indirizzo di posta fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di posta elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a trasmettere è fissato diversamente in ragione del contributo concesso come riportato nell’allegato che fa parte integrante del presente decreto.
5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalità previste dall’allegato, con l’impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validità dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.

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