L’INPS, con il nullaosta del Ministero del Lavoro, si allinea alle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2021 prevedendo, in via prudenziale, il differimento, per gli artigiani e commercianti, al prossimo 20 agosto, del termine per il versamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.
Per gli artigiani e commercianti è stato differito al 20 agosto 2021 il termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. E’ la prima conseguenza della previsione della legge di Bilancio 2021 che, per il 2021, riconosce l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’INPS e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021.Il decreto attuativo della previsione inserita nella legge di Bilancio 2021 che definisce i criteri di attribuzione dell’esonero contributivo sugli acconti del 2021 è stato firmato dal Ministro del Lavoro ed è in corso di pubblicazione.
Quando si applica l’esonero
L’esonero contributivo è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari a 3.000 euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata INPS, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.Per gli iscritti alle gestioni INPS che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro.
N. B. I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020. |