L’imputato rischiava una condanna fino a 3 anni di reclusione e la multa fino a € 100.000,00.
Assolto perchè il fatto non sussiste. Si chiude così un calvario per Calogero Mangano. Nello specifico:
Si possono organizzare manifestazioni sportive automobilistiche con veicoli a motore senza il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se possiedono le caratteristiche per esaltare l’abilità di guida dei piloti (slalom). Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Vincenzo Mandanici, mandando assolto perché il fatto non sussiste l’imprenditore orlandino Calogero Mangano, 65 anni, tratto a giudizio quale legale rappresentante dell’associazione “ASD Palatinus Motorsport” per aver organizzato nel 2016 due competizioni a Montagnareale e Patti in difetto di nulla osta, anche se erano state regolarmente autorizzate dai sindaci dei due comuni.
A seguito della comunicazione della notizia di reato da parte del Commissariato del P.S. di Patti alla competente Procura, Calogero Mangano si è ritrovato imputato per il reato di cui all’art. 9 bis del codice della strada.
E’ l’inizio di un calvario protrattosi per ben 6 anni, poiché l’Associazione si è vista sequestrare tutte le attrezzature indispensabili per l’organizzazione delle gare, con una vasta eco anche sulla stampa nazionale che ha causato un grave danno all’immagine della Palatinus Motorsport che è affiliata all’associazione nazionale ACSI, concorrente della ACI – CSAT, tant’è che dopo il sequestro, per 6 anni, non ha potuto più organizzare una kermesse motoristica. Una rivalità che forse è all’origine dei guai giudiziari del Mangano.
La linea difensiva dell’imputato, affidata all’avvocato Walter Mangano, è stata incardinata sulla natura delle due gare: non di velocità pura, come sosteneva originariamente l’Ufficio di Procura, ma di abilità di guida, appunto slalom, per cui la fattispecie ricadeva sotto il paradigma normativo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2015 che indica, espressamente e dettagliatamente, i casi in cui non è richiesto il nulla osta, e tra questi “le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con velocità media sull’intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario”. I testi della difesa escussi nell’istruttoria dibattimentale, in particolare Domenico Sarlo, responsabile dei servizi di cronometraggio, il pilota Antonino Segreto ed il componente del team degli organizzatori Ivan Falliano, hanno confermato all’unisono che i due tracciati di Patti e Montagnareale presentavano le caratteristiche richieste dalla richiamata circolare per qualificare le due manifestazioni gare di slalom. Il teste dell’accusa, Fallo, sovrintendente capo della polizia di Stato, ha dichiarato che ignorava l’esistenza della tranciante circolare ed, in ogni caso, non ve ne era traccia nel codice della strada.
Di fronte all’evidenza dei fatti, il giudice dott. Mandanici, su conforme richiesta del P.M. e del difensore di fiducia avv. Mangano, ha dunque pronunciato sentenza di assoluzione per Calogero Mangano, perché il fatto non sussiste. L’imputato rischiava una condanna fino a 3 anni di reclusione e la multa fino a € 100.000,00.