Il problema del reflusso fognario in contrada Bruca, si è risolto, anche sè dopo un mese, con l’intervento apportato nei giorni scorsi ( riparazione tubazioni e sostituzione di un motore non funzionante).

Non sono stati momenti piacevoli per gli inquilini, che hanno visto dentro le proprie abitazioni i reflussi fognari.

Invece è un problema ancora da risolvere, IN LAVORAZIONE, potremmo considerarlo in maniera eufemica, e con le quattro freccie da decenni.

Alcuni residenti delle case popolari di Via Lucio Piccolo a Capo d’Orlando, ci hanno documentato di filmati e foto che rappresentano la criticità igenico sanitaria.

Cosa c’è da sapere :

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 15/06/2022, n.19281), il Comune, in qualità di custode, ha l’obbligo di vigilare sulla rete fognaria e, nel caso di guasti con conseguenti danni all’altrui proprietà, dovrà rispondere del risarcimento dei danni salvo dimostrare il caso fortuito, e cioè che il pregiudizio è stato prodotto da un evento imprevedibile ed eccezionale (come una calamità naturale, ad esempio).

La medesima sentenza della Suprema Corte ha peraltro precisato come la responsabilità del Comune, e il relativo obbligo di custodia, sussiste solo fino al punto in cui la fognatura privata si innesta in quella pubblica. È stata quindi rigettata la tesi per la quale gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrino nella sfera di controllo dell’ente pubblico.

Parti dell’edificio in condominio e loro custodia

Il condominio è custode delle parti comuni (Cass. 8 maggio 2013 n. 10898), il custode ne è responsabile, ossia risponde dei danni che da questi provengono.

La responsabilità per danni da cose in custodia è prevista dall’art. 2051 c.c.

Come afferma la più recente e consolidata giurisprudenza, «la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l’azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.» (così Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).

Dei danni derivanti dalla fogna condominiale, in quanto parte comune, risponde sempre il condominio, salvo prova della responsabilità in capo ad una persona (Trib. Bari 30 maggio 2011 n. 1890).